Lo Statuto della Confraternita del Sagrantino (Aggiornato ed approvato dall'Assemblea il 17 ottobre 2008)
Art. 1 -
Denominazione - Emblema
E' costituita la "Confraternita del Sagrantino" come da atto notarile. L'emblema della Confraternita è costituito dal falco, che si appoggia sul più alto di cinque colli contornato da antichi segni di sigillo. Le uniformi, su colori verde e rosso, culminano sui collari, che potranno distinguersi secondo il grado del socio. Il gonfalone avrà foggia di stendardo di colore rosso con orli in nero e con al centro l'emblema della Confraternita.
Art. 2 -
Sede
La Confraternita ha sede in Umbria e comunque in uno dei comuni del territorio in cui si può produrre il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita denominato Sagrantino di Montefalco o Montefalco Sagrantino.
Art. 3 -
Scopi
Gli scopi che la Confraternita si propone sono:
1.
Promuovere la valorizzazione del vino Sagrantino.
2.
Custodire, alimentare e diffondere la tradizione del mondo vitivinicolo del territorio di Montefalco, onde sottrarre tali espressioni di civiltà contadina alla dimenticanza.
3.
Promuovere mediante la celebrazione di remote usanze, come attraverso l'incentivazione del turismo, la conoscenza del territorio e delle sue tradizioni, dei suoi prodotti, della sua cucina.
4.
Favorire iniziative e occasioni d'incontro a carattere culturale e tecnico in modo particolare collegate al settore enogastronomico.
5.
Promuovere in campo scientifico la ricerca ai fini del continuo miglioramento del vino, primario alimento dell'uomo.
6.
Intessere relazioni con persone, associazioni ed Enti, italiani e stranieri, interessati al settore e al turismo in Umbria e in Italia.
7.
Rivolgersi agli emigrati Umbri in altre regioni d'Italia e all'estero onde stimolare la loro amicizia e solidarietà.
8.
Divulgare la conoscenza dei prodotti della terra umbra e, in particolare, quelli dell'area di produzione del territorio di Montefalco (uva e suoi derivati), olio, miele, formaggio, erbe, frutta e altro.
Art. 4 -
I Capitoli
La Confraternita è articolata in "capitoli" che potranno essere costituiti anche all'Estero.
Art. 5 -
Soci
Possono far parte della Confraternita soltanto le persone fisiche che siano cittadini italiani e stranieri. I soci della Confraternita si distinguono in Soci Ordinari e Soci d'Onore. I soci ordinari, che si fregiano della qualifica di "Frater Sagrantini", ricevono l'investitura dal Gran Cordone su proposta del Consiglio. I soci d'onore, che si fregiano della qualifica di "Frater Sagrantini H.C.", ricevono l'investitura dalle mani del Gran Cordone su proposta del Consiglio il quale presceglie tra quanti si sono distinti per il loro merito o per il perseguimento di finalità convengono con quelle perseguite dalla Confraternita. L'Albo dei Soci d'Onore viene revisionato dal Consiglio ogni 10 anni.
Art. 6 -
Organi della Confraternita
Sono organi della Confraternita:
•
L'Assemblea generale
•
Il Consiglio
•
Il Gran Cordone
•
I Tres Boni Viri
Art. 7 -
Compiti degli Organi sociali
L'Assemblea
L'Assemblea è l'organo deliberativo sovrano ed è presieduta dal Gran Cordone. Per l'Assemblea del rinnovo delle cariche e in caso di richiesta di scioglimento della Confraternita viene eletto un presidente direttamente dall'Assemblea stessa. L'Assemblea è composta dai Soci Ordinari. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto, mentre in seconda convocazione è comunque costituita. L'Assemblea delibererà a maggioranza semplice per tutti i punti all'ordine del giorno che non prevedano lo scioglimento della Confraternita e per la radiazione dei propri membri. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Gran Cordone. Non è consentita alcuna delega per partecipare al voto assembleare. L'Assemblea viene convocata dall'Amanuense su indicazione del Gran Cordone che stila l'ordine del giorno. La convocazione potrà avvenire mediante lettera, e-mail o fax inviata ai soci almeno 8 gg prima e indicante l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione. L'Assemblea è convocata di diritto almeno l'ultima domenica di gennaio; se del caso, il Gran Cordone potrà differire tale convocazione entro il 15 di febbraio. In tale riunone verrà approvato, su proposta del Tesoriere, il bilancio di consuntivo, il programma delle attività e il preventivo di spesa per l'anno a venire.
Il Consiglio
Il Consiglio è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea. Il Consiglio nomina al suo interno il Gran Cordone, che lo presiede, il vice Gran Cordone, il Tesoriere, l'Amanuense e il Cerimoniere. Le cariche sono gratuite. Per la validità della deliberazione del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed esse vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Gran Cordone. Al Consiglio sono devoluti i seguenti poteri:
1.
Dare attuazione al mandato dell'Assemblea;
2.
Promuovere e dirigere l'attività della Confraternita;
3.
Determinare le quote associative annuali;
4.
Organizzare le manifestazioni della Confraternita;
5.
Proporre al Gran Cordone l'investitura dei Fratres Sagrantini H.C.;
6.
Accogliere le domande di affiliazione dei nuovi Fratres Sagrantini e decidere sulle eventuali radiazioni e/o espulsioni;
7.
Nominare presso altre associazioni o Enti, Legati che potranno rivestire l'uniforme della Confraternita e rappresentarla.
Il Gran Cordone
Il Gran Cordone viene eletto dal Consiglio e riveste le fuzioni di Legale Rappresentante della Confraternita di fronte a terzi. In caso di impedimento viene sostituito dal Vice Gran Cordone.
Il Gran Cordone esegue le deliberazioni del Consiglio.
I Tres Boni Viri
I Tres Boni Viri eleggono nel loro interno, un Presidente. I Tres Boni Viri giudicano in unica istanza e secondo equità.
Il Tesoriere
Il Tesoriere della Confraternita amministra i beni, tieni i conti, riscuote le quote sociali.
L'Amanuense
L'Amanuense, sentito il Gran Cordone, stila l'ordine del giorno del Consiglio e dell'Assemblea. L'Amanuense coordina con il Cerimoniere le manifestazioni e le attività delle commissioni. L'Amanuense redige i verbali delle riunioni e conserva i verbali ed atti.
Il Cerimoniere
Il Cerimoniere organizza le serate conviviali e, sentite le commissioni, su indicazione del Gran Cordone, organizza convegni, manifestazioni e quant'altro necessario al raggiungimento degli scopi sociali e degli obiettivi prefissati dal Consiglio.
Art. 8 -
Durata delle cariche
I componenti del Consiglio e i Tres Boni Viri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di di dimissioni o di morte, il Consiglio può provvedere mediante cooptazione valida fino alla più vicina assemblea ordinaria.
Art. 9 - Durata La Confraternita ha durata sino al 31 dicembre dell'anno 2032, salvo espressa proroga.
Art. 10 -
Fondo comune
Il Fondo comune della Confraternita è costituito dai contributi dei Fratres Sagrantini e dai beni acquistati con tali contributi, nonchè da contributi di terzi, donazioni ed elargizioni.
Art. 11 -
Recesso dei Soci
Il Frater Sagrantini che intenda recedere dalla Confraternita deve presentare al Consiglio le dimissioni scritte, il cui accoglimento è subordinato all'adempimento da parte del dimissionario di tutti gli obblighi sociali.
Art. 12 -
Decadenza della qualità di Confratello
Il Consiglio può dichiarare la decadenza del Frater Sagrantini che non adempia al pagamento dei contributi sociali.
Art. 13 - Radiazione
E' soggetto a radiazione dalla Confraternita, il Frater Sagrantini che commetta atti, anche se non qualificabili delittuosi, che siano comunque contrari all'etica professionale o siano moralmente e socialmente riprovevoli e/o azioni contrarie ai principi ed alle finalità della Confraternita. L'esclusione avviene su proposta dei Tres Boni Viri e viene deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta.
Art. 14 -
Modificazione dello Statuto
Le modifiche del presente statuto debbono essere approvate con deliberazione dell'Assemblea. La proposta di tutte le modifiche che verranno presentate dal Gran Cordone, a seguito di deliberazione del Consiglio, dovranno essere comunicate per iscritto agli associati, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, almeno 8 gg. prima della data fissata.
Art. 15 -
Convocazioni
Il Gran Cordone convoca l'Assemblea almeno una volta l'anno e il Consiglio almeno ogni tre mesi.
Art. 16 -
Scioglimento della Confraternita
Lo scioglimento della Confraternita può essere deliberato dall'Assemblea soltanto se siano presenti due terzi dei Fratres Sagrantini. La Convocazione dell'Assemblea Generale, che possa prevedere lo scioglimento della Confraternita, dovrà essere inviata ai Fratres Sagrantini e ai Fratres Sagrantini H.C. almeno 15 gg. prima della convocazione supportata da una relazione nella quale se ne spieghino le ragioni. La deliberazione di scioglimento dovrà essere approvata almeno dei quattro quinti dei presenti.
Confraternita del Sagrantino
Largo Antonio Gramsci, 5 Bevagna (PG)
CF 91003290540