{"id":9510,"date":"2024-02-07T10:53:13","date_gmt":"2024-02-07T09:53:13","guid":{"rendered":"https:\/\/confraternitadelsagrantino.it\/?page_id=9510"},"modified":"2024-02-14T11:28:43","modified_gmt":"2024-02-14T10:28:43","slug":"disciplinare","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/confraternitadelsagrantino.it\/index.php\/disciplinare\/","title":{"rendered":"Disciplinare"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row full_width=&#8221;stretch_row_content_no_spaces&#8221; css=&#8221;.vc_custom_1628059006936{margin-bottom: 80px !important;}&#8221; woodmart_css_id=&#8221;610a3577a28c8&#8243; responsive_spacing=&#8221;eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfcmVzcG9uc2l2ZV9zcGFjaW5nIiwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MTBhMzU3N2EyOGM4Iiwic2hvcnRjb2RlIjoidmNfcm93IiwiZGF0YSI6eyJ0YWJsZXQiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjcwIn0sIm1vYmlsZSI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiNDAifX19&#8243; mobile_bg_img_hidden=&#8221;no&#8221; tablet_bg_img_hidden=&#8221;no&#8221; woodmart_parallax=&#8221;0&#8243; woodmart_gradient_switch=&#8221;no&#8221; 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19.04.1980)<\/span><\/div>\n<div><span class=\"testobase\">Approvato DOCG\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DM 05.11.1992\u00a0 (G.U.269 &#8211; 14.11.1992)<\/span><\/div>\n<div><span class=\"testobase\">Modificato con\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DM 20.06.2002\u00a0 (G.U.158 &#8211; 08.07.2002)<\/span><\/div>\n<div><span class=\"testobase\">Modificato con\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DM 01.09.2009\u00a0 (G.U.210 &#8211; 10.09.2009)<\/span><\/div>\n<div><span class=\"testobase\">Modificato con\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DM 30.11.2011\u00a0 (G.U.295 &#8211; 20.12.2011)<\/span><\/div>\n<div><span class=\"testobase\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sito ufficiale Mipaaf-Qualit\u00e0-Vini DOP e IGP<\/span><\/div>\n<div><span class=\"testobase\">Modificato con\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DM 07.03.2014<\/span><\/div>\n<div><span class=\"testobase\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><span class=\"testobase\">Sito ufficiale Mipaaf-Qualit\u00e0-Vini DOP e IGP<\/span><\/div>\n<div><span class=\"testobase\">\u00a0<\/span><\/div>\n<div><span class=\"testobase\"><span class=\"testobase\">Articolo 1<br \/>\n<span class=\"testobaseVinaccia\">DENOMINAZIONE E VINI<\/span><br \/>\nLa denominazione di origine controllata e garantita &#8220;Montefalco Sagrantino&#8221; \u00e8 riservata al vino rosso, nelle tipologie \u201cSecco\u201d e \u201cPassito\u201d, che risponda alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.<\/span><\/span>Articolo 2<br \/>\n<span class=\"testobaseVinaccia\">BASE AMPELOGRAFICA<\/span><br \/>\nIl vino a denominazione di origine controllata e garantita &#8220;Montefalco Sagrantino&#8221; deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti esclusivamente dal vitigno \u201cSagrantino\u201d.Articolo 3<br \/>\n<span class=\"testobaseVinaccia\">ZONA DI PRODUZIONE DELLE UVE<\/span><br \/>\nLa zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita &#8220;Montefalco Sagrantino&#8221;\u00a0 comprende i terreni vocati alla qualit\u00e0 dell&#8217;intero territorio del Comune di Montefalco e parte del territorio dei Comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi e Giano dell&#8217;Umbria ubicati nella provincia di Perugia.<br \/>\nTale zona \u00e8 cos\u00ec delimitata:<br \/>\nda una linea che, partendo dal punto di incontro del confine comunale di Montefalco con il torrente Teverone a nord-ovest di q. 206, prosegue, in direzione sud, lungo il confine del territorio comunale fino a Mercatello.<br \/>\nDa Mercatello, la linea di delimitazione, percorre in direzione sud-est la strada fino a Bruna dove incrocia la strada per San Vito che percorre fino a q. 250.<br \/>\nDa qui la linea di delimitazione prosegue risalendo un fossatello, toccando successivamente le quote 254 e 276; indi prosegue oltre detto fossatello seguendo una carrareccia esistente che passando per q. 351 in prossimit\u00e0 delle Fosse imbocca in direzione sud-ovest la strada Castel-Ritaldi-Francocci fino ad incontrare il confine comunale di Castel Ritaldi.<br \/>\nSegue detto confine comunale in direzione C. Lombricchio e prosegue su detto confine, passando per fosso Rovicciano, quote 452, 445, 488 e raggiunge q. 436 nei pressi di C. Mazzoccanti.<br \/>\nDa questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-ovest in comune di Giano dell\u2019Umbria, inizialmente lungo una carrareccia ivi esistente, indi seguendo un fossato e toccando le quote 389 e 377, raggiunge la q. 360 in prossimit\u00e0 del passo della Puglia.<br \/>\nDi qui la linea di delimitazione segue la carrareccia per il Seggiano passando per q. 411, q. 424 e q. 455.<br \/>\nDi qui seguendo sempre la carrareccia e poi un tratto di spartiacque, raggiunge q. 495 e sempre sul crinale, aggira il centro abitato di Giano dell\u2019Umbria, indi prosegue su una carrareccia che tocca quota 530, q. 552, q. 549 (C. Mancini) e\u00a0 q. 456.<br \/>\nContinua in direzione C. Casali (q. 459) e della frazione Castagnola e poco prima della frazione stessa imbocca il sentiero esistente che porta a q. 406.<br \/>\nDi qui la linea di delimitazione percorre in direzione nord-ovest (Tamagnino), la carrareccia esistente, toccando successivamente le quote 415 e 409.<br \/>\nProsegue in direzione sud-ovest (Montecchio) toccando le quote 419, 427 e 454 e percorre sempre detta carrareccia fino ad incontrare il confine comunale di Giano dell\u2019Umbria che segue in direzione nord lungo il fosso del Peccato fino a q. 341 in prossimit\u00e0 di C. Regnicolo.<br \/>\nDa questo punto, la linea di delimitazione segue un fossatello esistente e toccando q. 436 e q. 389 raggiunge la carreggiabile per Le Torri toccando successivamente le quote 422, 431, e 435.<br \/>\nDa localit\u00e0 Le Torri, la linea di delimitazione continua lungo la carreggiabile per S. Terenziano che percorre in direzione nord-ovest fino in prossimit\u00e0 di q. 528.<br \/>\nDi qui raggiunge la polla d\u2019acqua in prossimit\u00e0 di q. 524 e segue il fossatello esistente, in direzione nord, passando per q. 322 e pi\u00f9 oltre lungo il fosso di Sagrano, proseguendo sempre in direzione nord, risale a q. 344, raggiunge localit\u00e0 il Casino e di qui imbocca una carrareccia che passando per q. 448 raggiunge q. 453.<br \/>\nDi qui, la linea di delimitazione procede verso nord, in direzione Il Mulinaccio seguendo il fosso Malvano che discende fino a q. 254 da dove devia in direzione est lungo il fosso tra C. Vignale e C.S. Angelo fino a raggiungere la carrareccia per C. Antica. Segue tale carrareccia toccando successivamente q. 491, C. Antica, q. 479, q. 451 in prossimit\u00e0 di C. Azzolina e prosegue oltre, sempre su detta carrareccia, in direzione sud-est passando per Santa Maria, Case Mattia, Castello e Sant\u2019Andrea.<br \/>\nRaggiunge quindi q. 320, punto di incontro con la carreggiabile per Ponte di Ferro, che segue in direzione sud, toccando successivamente le quote 343, 350 e 382 e, poco oltre, imbocca la carrareccia che raggiunge a q. 415, la carreggiabile per C. Bordoni che segue per breve tratto, indi riprende la carrareccia che scende a quota 372 e 315.<br \/>\nDi qui, la linea di delimitazione continua in direzione sud-est discendendo l\u2019impluvio e toccando successivamente le quote 293, 290 e 279 fino a raggiungere la confluenza del T. del Molino con il torrente Puglia. Risale quindi T. del Molino fino a q. 287 (Bastardo). Da Bastardo la linea di delimitazione segue la carreggiabile per Ponte di Ferro in direzione nord-est, fino in prossimit\u00e0 di q. 294, indi in direzione nord-ovest raggiunge Ponte di Ferro lo supera passando per le quote 257, 251, 247 e 246, costeggia Podere Romita, C. Castellani, C. Orazio, Poderetto e raggiunge q.209, in prossimit\u00e0 di Madonna della Puglia. Da questo punto, la linea di delimitazione segue, in direzione nord, il fosso Rubbiantino, toccando le quote 221, 226 e 228 e poco oltre, devia in direzione est risalendo il fossato esistente fino a raggiungere la carrareccia per podere Torre Pomonte, in prossimit\u00e0 di q. 316 che segue per breve tratto. Quindi risale l\u2019impluvio esistente che passa per le quote 279, 299, 370 e 436.<br \/>\nDa q. 436 la linea di delimitazione imbocca la carrareccia esistente in direzione sud-est e la percorre toccando successivamente q. 427, q. 435 (Casemarco), C.<br \/>\nLa Botte, podere La Romita, q. 395 e C. Piccini fino a raggiungere il fosso Castellara, in prossimit\u00e0 della q. 470. Discende tale fosso fino ad incontrare una carrareccia che costeggia ad ovest la localit\u00e0 Le Macchie sino a raggiungere la q. 326 laddove incrocia il fosso che costeggia a nord la localit\u00e0 Bentino lungo il quale risale toccando q. 378 fino a raggiungere la q. 550.<br \/>\nSempre lungo il corso d\u2019acqua la linea di delimitazione risale verso nord per circa 300 metri fino ad incontrare la carrareccia esistente che segue percorrendola in direzione est fino a raggiungere q. 590 e poi in direzione nord costeggiando C. Puccini e raggiunge, superata q. 626, il fosso esistente, in prossimit\u00e0 di q. 647.<br \/>\nRidiscende tale fossato in direzione nord est fino alla q. 304 dopo aver superato C. Figarelli. Da q. 304, la linea di delimitazione raggiunge la carreggiabile esistente e la percorre in direzione ovest fino alla prossimit\u00e0 della q. 455. Di qui segue la carrareccia che costeggia a sud-ovest colle del Pino e raggiunge il fosso di Nasso., lo segue in direzione nord fino alla confluenza di questi con il rio dell\u2019Acqua Rossa che risale in direzione nord-ovest fino in prossimit\u00e0 di C. Bollena. Attraversa la strada per tale cascina e prosegue per l\u2019impluvio che in direzione nord raggiunge il fosso di Castelbuono, lo percorre in direzione nord-est fino ad incrociare la carrareccia per la localit\u00e0 di Collacio. La percorre in direzione nord fino a q. 338 ove raggiunge il fosso Rapace. Segue il fosso Rapace, in direzione nord fino in prossimit\u00e0 di Limigiano, punto di confluenza con il fosso Casco dell\u2019Acqua. Risale quest\u2019ultimo fino a q. 276 e quindi imbocca la carrareccia che, in direzione nord-est raggiunge la strada per Cannara sul confine comunale di Bevagna.<br \/>\nSegue per il confine comunale di Bevagna in direzione nord-est fino in prossimit\u00e0 di C. Pesci dove incontra la via Ducale che percorre fino a q. 198 poco oltre ponte dell\u2019Isola. Segue quindi la carreggiabile che costeggia ad est il convento dell\u2019Annunziata e a q. 213 in prossimit\u00e0 di Capro, riprende la via Ducale che percorre fino a Bevagna e pi\u00f9 esattamente fino in corrispondenza di q. 204 ove detta strada raggiunge il torrente Teverone. Da qui la linea di delimitazione segue il T. Teverone fino a raggiungere il punto di incontro del torrente con il confine comunale di Montefalco, a nord-ovest di q. 206 ove la delimitazione ha avuto inizio.Articolo 4<br \/>\n<span class=\"testobaseVinaccia\">NORME PER LA VITICOLTURA<\/span><br \/>\n<span class=\"testobaseVinaccia\">4.1\u00a0 Condizioni naturali dell&#8217;ambiente<\/span><br \/>\nLe condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all&#8217;art. 1 devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualit\u00e0.<br \/>\nSono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione con esclusione dei fondovalle.<\/p>\n<p><span class=\"testobaseVinaccia\">4.2\u00a0 Densit\u00e0 di impianto<\/span><br \/>\nPer i nuovi impianti ed i reimpianti, effettuati dopo l&#8217;entrata in vigore del presente disciplinare, la densit\u00e0 minima\u00a0 di impianto dovr\u00e0 essere di 4.000 ceppi per ettaro e, la distanza tra i filari non dovr\u00e0 superare i 2,50 metri lineari.<\/p>\n<p><span class=\"testobaseVinaccia\">4.3\u00a0 Forme di allevamento e sesti di impianto<\/span><br \/>\nI sesti di impianto, le forme d&#8217;allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a conseguire la migliore qualit\u00e0 o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.<br \/>\nE\u2019 consentita l\u2019 irrigazione di soccorso.<\/p>\n<p><span class=\"testobaseVinaccia\">4.4 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale<\/span><br \/>\nLa produzione massima di uva ad ettaro, ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita &#8220;Montefalco Sagrantino&#8221;, \u00e8 di 8t\/ha per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Fermo restando tale limite, per i nuovi impianti realizzati dopo l\u2019entrata in vigore del presente disciplinare, la produzione massima per ceppo \u00e8 fissata in 2,5 chilogrammi.<br \/>\nAl limite massimo di produzione ad ettaro sopra indicato, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovr\u00e0 essere riportata attraverso un&#8217;accurata cernita delle uve, purch\u00e9 la produzione totale del vigneto non superi del 20% il quantitativo sopra indicato, altrimenti decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. L\u2019eccedenza non avr\u00e0 diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.<br \/>\nLa Regione Umbria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, pu\u00f2 stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.<br \/>\nLe uve di cui all&#8217;art. 2, destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita &#8220;Montefalco Sagrantino\u201d Secco, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12.50%; fermo restando tale limite, le uve destinate alla tipologia &#8220;Montefalco Sagrantino\u201d Passito, dopo appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 17,00%. Per la tipologia &#8220;Secco&#8221;, qualora venga indicata la menzione &#8220;Vigna&#8221;, le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,50%.<\/p>\n<p>Articolo 5<br \/>\n<span class=\"testobaseVinaccia\">NORME PER LA VINIFICAZIONE<\/span><br \/>\n<span class=\"testobaseVinaccia\">5.1\u00a0 Zona di vinificazione e imbottigliamento<\/span><br \/>\nLe operazioni di vinificazione, ivi compreso l\u2019affinamento obbligatorio e l\u2019appassimento delle uve, e di imbottigliamento, devono essere effettuate nell\u2019ambito territoriale dei comuni compresi, anche solo parzialmente, nella zona di produzione di cui all&#8217; art. 3.<\/p>\n<\/div>\n<div><span class=\"testobase\">Tale provvedimento viene preso conformemente all&#8217;articolo 8 del Reg. CE n. 607\/2009, l&#8217;imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualit\u00e0 e la reputazione dei vini e garantirne l&#8217;origine o assicurare l&#8217;efficacia dei controlli.<br \/>\n<\/span><\/div>\n<div><span class=\"testobase\">Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni le aziende ricadenti nei comuni di Foligno e Spoleto che gi\u00e0 dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell\u2019entrata in vigore del presente disciplinare.<\/span><\/div>\n<div><span class=\"testobase\">Tale provvedimento viene preso\u00a0<\/span><span class=\"testobase\">conformemente all&#8217;articolo 8 del Reg. CE n. 607\/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l&#8217;imbottigliamento al di fuori dell&#8217;area di produzione delimitata. Sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all&#8217;art. 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n.61\/2010.<span class=\"testobaseVinaccia\"><br \/>\n<\/span><\/span><\/div>\n<div><span class=\"testobase\"><span class=\"testobaseVinaccia\">\u00a0<\/span><\/span><\/div>\n<div><span class=\"testobase\"><span class=\"testobase\"><span class=\"testobaseVinaccia\">5.2\u00a0 Elaborazione<\/span><br \/>\nLe tipologie previste dall&#8217;art.1 devono essere elaborate in conformit\u00e0 alle norme comunitarie e nazionali.<br \/>\nNel caso della tipologia &#8220;Secco&#8221;, qualora venga indicata la menzione &#8220;Vigna&#8221; non pu\u00f2 essere effettuato alcun tipo di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve.<\/span><\/span><span class=\"testobaseVinaccia\">5.3\u00a0 Resa uva\/vino e vino\/ettaro<\/span><br \/>\nLa resa massima dell&#8217;uva in vino non deve essere superiore al 65% per il &#8220;Montefalco Sagrantino\u201d Secco, corrispondenti ad hl 52 per ettaro, ed al 35% riferito allo stato fresco dell&#8217;uva per la tipologia Passito, corrispondente ad hl 28 per ettaro.<br \/>\nQualora la resa uva\/vino superi i limiti di cui sopra, ma non rispettivamente il 70% ed il 40%, le eccedenze non avranno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.<br \/>\nIn caso di rese superiori rispettivamente al 70% ed al 40% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto vino.<span class=\"testobaseVinaccia\">5.4\u00a0 Invecchiamento obbligatorio e affinamento in bottiglia<\/span><br \/>\nIl vino &#8220;Montefalco Sagrantino&#8221; nelle tipologie Secco e Passito deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno trentatre mesi, a decorrere dal 1\u00b0 dicembre dell\u2019anno di produzione delle uve, di cui &#8211; per la sola tipologia Secco &#8211; almeno dodici mesi in botti di rovere di qualsiasi dimensione.<br \/>\nInoltre, il vino \u201cMontefalco Sagrantino\u201d nelle tipologie Secco e Passito non pu\u00f2 essere immesso al consumo se non dopo aver effettuato un ulteriore periodo di affinamento in bottiglia di almeno quattro mesi.<span class=\"testobaseVinaccia\">5.5\u00a0 Appassimento<\/span><br \/>\nPer quanto riguarda il vino \u201cMontefalco Sagrantino\u201d nella versione Passito viene ammessa, oltre all\u2019appassimento naturale, la pratica del controllo dell\u2019umidit\u00e0. In questo caso gli ambienti possono essere soggetti al trattamento di deumidificazione e di eventuale abbassamento della temperatura ambientale. E\u2019 comunque vietato il ricorso al riscaldamento.<\/p>\n<p>Articolo 6<br \/>\n<span class=\"testobaseVinaccia\">CARATTERISTICHE AL CONSUMO<\/span><br \/>\nIl vino a denominazione di origine controllata e garantita &#8220;Montefalco Sagrantino\u201d Secco all&#8217;atto dell&#8217;immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:<br \/>\n&#8211; colore: rosso rubino intenso talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l&#8217; invecchiamento;<br \/>\n&#8211; odore: delicato, caratteristico che ricorda quello delle more di rovo;<br \/>\n&#8211; sapore: asciutto, armonico;<br \/>\n&#8211; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%vol (13,50% vol nel caso della tipologia con la menzione \u201cVigna\u201d);<br \/>\n&#8211; acidit\u00e0 totale minima: 4,5 g\/l;<br \/>\n&#8211; estratto non riduttore minimo: 26,0 g\/l.<\/p>\n<p>Il vino denominazione di origine controllata e garantita &#8220;Montefalco Sagrantino\u201d Passito all&#8217;atto dell&#8217;immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:<br \/>\n&#8211; colore: rosso rubino carico talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l&#8217; affinamento;<br \/>\n&#8211; odore: delicato\u00a0 caratteristico\u00a0 che ricorda quello delle more di rovo;<br \/>\n&#8211; sapore: dolce, armonico, gradevole;<br \/>\n&#8211; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol;<br \/>\n&#8211; residuo zuccherino minimo: 80 grammi\/litro;<br \/>\n&#8211; residuo zuccherino massimo: 180 grammi\/litro;<br \/>\n&#8211; acidit\u00e0 totale minima: 4,5 g\/l;<br \/>\n&#8211; estratto non riduttore minimo: 35 g\/l.<br \/>\nE&#8217; facolt\u00e0 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati dell&#8217;acidit\u00e0 totale e dell&#8217;estratto non riduttore minimo.<\/p>\n<p>Articolo 7<br \/>\n<span class=\"testobaseVinaccia\">ETICHETTATURA\u00a0\u00a0 E PRESENTAZIONE<\/span><br \/>\n<span class=\"testobaseVinaccia\">7.1\u00a0 Qualificazioni<\/span><br \/>\nNella etichettatura e presentazione dei vini di cui all&#8217;art. 1 \u00e8 vietata l&#8217;aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi &#8220;superiore&#8221;, &#8220;extra&#8221;, &#8220;fine&#8221;, &#8220;selezionato&#8221; e similari. E&#8217; tuttavia consentito l&#8217;uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.<\/p>\n<p><span class=\"testobaseVinaccia\">7.2\u00a0 Indicazione menzione \u201cVigna\u201d<\/span><br \/>\nNella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita &#8220;Montefalco Sagrantino&#8221; pu\u00f2 essere utilizzata la menzione &#8220;vigna&#8221; a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione enga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell&#8217;apposito elenco regionale ai sensi dell&#8217;art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61\/2010.<\/p>\n<p><span class=\"testobaseVinaccia\">7.3\u00a0 Caratteri e posizione in etichetta<\/span><br \/>\nNella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita &#8220;Montefalco Sagrantino&#8221;, il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine &#8220;Montefalco&#8221;, della stessa evidenza e medesima base colorimetrica. E\u2019 indifferentemente ammessa la disposizione su una o due righe della denominazione \u201cMontefalco Sagrantino\u201d.<br \/>\nInoltre la specificazione di tipologia &#8220;Secco&#8221; \u00e8 facoltativa mentre \u00e8 obbligatoria la specificazione di tipologia &#8220;Passito&#8221;: queste dizioni devono figurare al di sotto della dicitura\u00a0 &#8220;denominazione di origine controllata e garantita&#8221; ed essere scritte in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine &#8220;Montefalco&#8221;.<\/p>\n<p>Articolo 8<br \/>\n<span class=\"testobaseVinaccia\">CONFEZIONAMENTO\u00a0<\/span><br \/>\nI vini di cui all&#8217;art. 1 devono essere immessi al consumo in bottiglie di capacit\u00e0 non superiore a 5 litri, muniti di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l&#8217;inattivazione del contrassegno stesso.<br \/>\nLe bottiglie di cui al comma precedente devono essere di vetro scuro e chiuse con tappo in sughero.<br \/>\nSono vietati il confezionamento e l\u2019abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.<\/p>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div><span class=\"testobase\"><span class=\"testobase9\">Articolo 9<\/span><\/span><\/div>\n<div><span class=\"testobase\"><span class=\"testobaseVinaccia\">LEGAME CON L&#8217;AMBIENTE GEOGRAFICO<\/span><\/span><\/div>\n<div><span class=\"testobase\"><span class=\"testobase9\">&#8230;. OMISSIS &#8230;.<\/span><\/span><\/div>\n<div><span class=\"testobase\"><span class=\"testobase9\">\u00a0<\/span><\/span><\/div>\n<div><span class=\"testobase\"><span class=\"testobase9\">Articolo 10<\/span><\/span><\/div>\n<div><span class=\"testobase\"><span class=\"testobaseVinaccia\">RIFERIMENTI ALLA STRUTTURA DI CONTROLLO<\/span><\/span><\/div>\n<div><span class=\"testobase\"><span class=\"testobase9\">&#8230;. OMISSIS &#8230;.<\/span><\/span><\/div>\n<div><span class=\"testobase\"><span class=\"testobase9\">\u00a0<\/span><\/span><\/div>\n<div><span class=\"testobase\"><span class=\"testobase9\">fonte:<\/span><br \/>\nConsorzio tutela \u2028vini Montefalco<br \/>\nPiazza del Comune\u2028 di Montefalco (PG)<br \/>\nTel.\/Fax 0742 379590<br \/>\n<a class=\"linkTestobase\" href=\"mailto:&#x69;&#x6e;&#x66;&#x6f;&#x40;&#x63;&#x6f;&#x6e;&#x73;&#x6f;&#x72;&#x7a;&#x69;&#x6f;&#x6d;&#x6f;&#x6e;&#x74;&#x65;&#x66;&#x61;&#x6c;&#x63;&#x6f;&#x2e;&#x69;&#x74;\"><span class=\"oe_textdirection\">&#x74;&#x69;&#x2e;&#x6f;&#x63;&#x6c;&#x61;&#x66;&#x65;&#x74;&#x6e;&#x6f;&#x6d;&#x6f;&#x69;&#x7a;&#x72;&#x6f;&#x73;&#x6e;&#x6f;&#x63;<span class=\"oe_displaynone\">null<\/span>&#x40;&#x6f;&#x66;&#x6e;&#x69;<\/span><\/a><\/span><\/div>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row full_width=&#8221;stretch_row_content_no_spaces&#8221; css=&#8221;.vc_custom_1628059006936{margin-bottom: 80px !important;}&#8221; woodmart_css_id=&#8221;610a3577a28c8&#8243; responsive_spacing=&#8221;eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfcmVzcG9uc2l2ZV9zcGFjaW5nIiwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MTBhMzU3N2EyOGM4Iiwic2hvcnRjb2RlIjoidmNfcm93IiwiZGF0YSI6eyJ0YWJsZXQiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjcwIn0sIm1vYmlsZSI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiNDAifX19&#8243; mobile_bg_img_hidden=&#8221;no&#8221; tablet_bg_img_hidden=&#8221;no&#8221; woodmart_parallax=&#8221;0&#8243; woodmart_gradient_switch=&#8221;no&#8221; row_reverse_mobile=&#8221;0&#8243; row_reverse_tablet=&#8221;0&#8243; woodmart_disable_overflow=&#8221;0&#8243;][vc_column][rev_slider_vc alias=&#8221;slider-food&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_single_image image=&#8221;9520&#8243; parallax_scroll=&#8221;no&#8221; woodmart_inline=&#8221;no&#8221;][vc_single_image image=&#8221;9519&#8243;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-9510","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/confraternitadelsagrantino.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/9510","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/confraternitadelsagrantino.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/confraternitadelsagrantino.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/confraternitadelsagrantino.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/confraternitadelsagrantino.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9510"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/confraternitadelsagrantino.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/9510\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9633,"href":"https:\/\/confraternitadelsagrantino.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/9510\/revisions\/9633"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/confraternitadelsagrantino.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9510"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}